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Tasso d’interesse legale si dimezza dal 01-01-2024

Con il DM 29-11-2023, pubblicato sulla G.U. 11-12-2023 n. 288, a partire dal 01-01-2024 il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18-12-1997 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­ro­so, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Si rammenta che il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata tem­poris, ed è quindi pari:

  • allo 0,1%, dall’1-1-2017 al 31-12-2017;
  • allo 0,3%, dall’1-1-2018 al 31-12-2018;
  • allo 0,8%, dall’1-1-2019 al 31-12-2019;
  • allo 0,05%, dall’1-1-2020 al 31-12-2020;
  • allo 0,01%, dall’1-1-2021 al 31-12-2021;
  • all’1,25%, dall’1-1-2022 al 31-12-2022;
  • al 5%, dall’1-1-2023 al 31-12-2023;
  • al 2,5%, dall’1-1-2024 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRES scaduto il 30-11-2023, che verrà effettuato il 30-3-2024, comporta l’applicazione del tasso legale:

  • del 5%, per il periodo 1.12.2023 – 31.12.2023;
  • del 2,5%, per il periodo 1.1.2024 – 30.03.2024.

La riduzione al 2,5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versa­mento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­cessive al­la prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
  • acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­ces­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della pri­ma rata;
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate succes­sive alla prima.

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale è previsto anche in caso di opzione per il versa­mento ra­teale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate contenute nella L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. “tregua fiscale”, in particolare:

  • la definizione agevolata degli accertamenti con adesione (art. 1 co. 179);
  • la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 1 co. 180 – 185);
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 186 – 205);
  • la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 206 – 212);
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accerta­mento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1 co. 219 – 221-bis).
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